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FAQ sull’assegno di ricollocazione | ANPAL
- 19 Marzo 2017
- Posted by: Maurizio Serafin
- Category: Politiche
Fonte: http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/FAQ.aspx
Faq
IL CAMPIONE
1. Come faccio a sapere se sono nel campione?
Arriverà, tramite posta, una comunicazione congiunta ANPAL-Regione/Provincia autonoma di riferimento, all’indirizzo di domicilio che la persona disoccupata ha comunicato quando ha fatto la domanda all’Inps per il sostegno al reddito (NASPI). Se la persona ha poi comunicato altri recapiti, quali indirizzo e-mail o il numero di cellulare, arriverà apposita comunicazione anche via sms o e-mail, in aggiunta alla lettera di cui sopra.
2. Se non sono nel campione, cosa posso fare per entrarci?
Per la sperimentazione in atto è già stato estratto il campione con metodo statistico sulla base dell’ultima lettera del codice fiscale dei potenziali beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Pertanto non vi è modo di entrare in aggiunta al campione selezionato casualmente ed eventuali proposte di inserimento anche dietro compenso sono prive di fondamento e vanno segnalate alla casella di posta elettronica info@anpal.gov.it.
3. Sono un percettore NASPI da almeno 4 mesi e voglio verificare se sono nel campione. Come faccio?
Accedendo al sito dell’Anpal e cliccando sulla home page la voce “assegno di ricollocazione” è possibile, attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale, sapere se si è o meno nel campione selezionato per la sperimentazione.
LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
4. Quanto tempo ha il percettore di NASpI da oltre i quattro mesi per richiedere l’assegno di ricollocazione?
La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l’assegno di ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa Naspi.
5. Perché si riconoscono come successo occupazionale, solo nelle Regioni meno sviluppate, i contratti di durata tra 3 e 6 mesi?
Per offrire un’occasione di lavoro in più nei territori con maggiori tassi di disoccupazione, per favorire maggiori opportunità di ricollocazione e rientro nel mercato del lavoro. Le Regioni “meno sviluppate” sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.
I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati successo occupazionale a condizione che in una delle 5 regioni “meno sviluppate” si trovi la sede operativa del soggetto erogatore e la sede di lavoro.
6. Se uno aderisce, gli viene sospeso il sussidio NASPI?
No. Continua a percepire il sussidio NASPI. L’Assegno non è denaro che va al percettore ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore pubblico o privato un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto, prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
IL RILASCIO DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
7. Chi rilascia l’Assegno di ricollocazione?
È il Centro per l’Impiego (CPI) di domicilio, indicato dalla persona disoccupata in sede di richiesta all’Inps della NASPI. Se la persona ha stipulato un Patto di Servizio Personalizzato, l’assegno è rilasciato dal il CPI presso il quale lo ha sottoscritto.
8. L’assegno di ricollocazione può essere erogato da tutti i Centri per l’impiego?
In questa prima fase sperimentale, solo i centri per l’impiego individuati dalle competenti amministrazioni regionali e delle Province Autonome potranno essere scelti come soggetti erogatori dell’Assegno di ricollocazione. I Centri per l’impiego, identificati dalle competenti amministrazioni regionali come soggetti erogatori, sono direttamente visualizzabili sul portale Anpal, nella procedura di richiesta dell’assegno di ricollocazione, dal menu a tendina per la scelta dell’ente erogatore. Informazioni in tal senso, inoltre, possono essere richieste direttamente al Centro per l’impiego competente al rilascio dell’assegno di ricollocazione o al numero verde 800.00.00.39 o alla mail info@anpal.gov.it .
9. Il Centro per l’Impiego che rilascia l’Assegno di ricollocazione può essere scelto per erogare i servizi al destinatario?
Si, può essere scelto, laddove rientri tra i Centri per l’impiego identificati dalle competenti amministrazioni regionali o delle province autonome.
DETTAGLI SUL PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA
10. Tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un tirocinio?
Sì. Essendo il tirocinio una misura a carattere formativo non è un risultato occupazionale e non dà diritto al pagamento dell’ammontare dell’assegno al soggetto erogatore né concorre tra i risultati utili per il calcolo della soglia del Fee4service. Se il tirocinio si trasforma in rapporto di lavoro, e se il contratto ha una delle durate previste come casi di successo occupazionale individuati da ANPAL nella Delibera n. 01/2017, sarà riconosciuto come risultato occupazionale e, quindi, darà diritto al riconoscimento dell’importo per i casi di successo. Il tirocinio deve essere comunque inserito come misura nel Programma di Ricerca Intensiva, in quanto momento di rafforzamento delle competenze della persona.
GESTIONE DEL PRIMO APPUNTAMENTO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA
11. Cosa succede se la persona non si presenta al primo appuntamento?
Se l’assenza avviene senza giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore sarà tenuta ad avviare le procedure per l’applicazione delle misure sanzionatorie. In particolare, con riferimento all’ipotesi di prima mancata presentazione, la sanzione prevista è la decurtazione di un quarto della mensilità dell’indennità NASPI percepita.
12. Quali sono i giustificativi motivi che possono essere adotti dal percettore per non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l’offerta congrua?
Con riferimento a “giustificato motivo” si ritiene che lo stesso ricorra in caso di:
- Documentato stato di malattia o di infortunio;
- Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- Casi di limitazione legale della mobilità personale;
- Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
13. Entro quando devo comunicare il giustificato motivo?
Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.
INCOMPATIBILITA’ CON MISURE ANALOGHE
14. Può una persona disoccupata con 4 mesi di Naspi inserito in Tirocini richiedere l’assegno di ricollocazione?
Lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare è causa di incompatibilità rispetto al rilascio dell’ assegno di ricollocazione e pertanto non dà possibilità alla persona di richiederlo.
OBBLIGHI
15. La sede operativa ha l’obbligo della presa in carico?
Si, non può rifiutare nessuno.
16. Il destinatario dell’assegno di ricollocazione ha l’obbligo di partecipare al primo appuntamento e alle attività/incontri di verifica previsti nel Patto di Ricerca Intensiva?
Sì.
SUCCESSO OCCUPAZIONALE E CONTRATTI PREVISTI
17. Il contratto di somministrazione di lavoro è tra i contratti per i quali si riconosce l’assegno di ricollocazione a risultato occupazionale conseguito?
Sì, se i contratti hanno durate uguali a quelle previste dalla Tavola 5 della Delibera ANPAL 01/2017.
18. Un collaboratore domestico in NASpI può accedere all’ assegno di ricollocazione?
Sì, ma deve aver maturato il termine dei 4 mesi di percezione della NASPI.
19. Il tirocinio è ricompreso tra i successi occupazionali?
No, perché non è un contratto di lavoro.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OCCUPAZIONALE E FEE4SERVICE
20. Che cosa è il Fee4service?
È un sistema previsto per il riconoscimento di una “ragionevole percentuale di casi di insuccesso occupazionale” al soggetto erogatore, a seguito dell’attività di assistenza intensiva alla ricollocazione (cd. remunerazione a processo).
21. Il valore del Fee4service è fisso?
Sì. Equivale a € 106,5. Non è fisso il suo riconoscimento perché la sede operativa del soggetto erogatore deve raggiungere una soglia stabilita di successi occupazionali nel semestre solare passato e solo al conseguimento della soglia, la stessa avrà diritto a tanti Fee4service quanti sono i casi di insuccesso occupazionale. Se non raggiunge la soglia, alla sede operativa non verrà riconosciuto alcun Fee4Service e potrà essere remunerato solo con gli assegni andati a buon fine, ovvero quelli con successo occupazionale raggiunto. Le soglie sono indicate nell’avviso pubblicato il 27/02/2017.
RECUPERO, IN CASO DI SUCCESSO OCCUPAZIONALE, PER MANCATA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
22. In caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa, l’assegno viene riconosciuto?
In caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa, l’assegno non viene conteggiato né ai fini della remunerazione per successo occupazionale, né per il raggiungimento della soglia per il Fee4service. In questo caso (calcolo Fee4service,) si elimina dal denominatore del calcolo il lavoratore che si dimette o che viene licenziato per giusta causa.
Aggiornamento al 15 marzo 2017